Arriva il Green pass per viaggiare in Italia tra regioni
Sarà operativo dal 16 maggio in tutta Italia il Green pass, il certificato verde italiano che permetterà di viaggiare in tutto il Paese con meno restrizioni e in assoluta sicurezza, anche per motivi turistici.
Green pass: cos’è e a cosa serve
In pratica il green pass Covid autorizza l’ingresso e l’uscita dalle Regioni che si trovano in zona rossa e arancione e certifica l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al virus attraverso un tampone antigenico rapido o molecolare. Il nuovo documento conterrà un QR code per verificarne digitalmente l’autenticità e la validità.
Quindi i nuovi lasciapassare permetteranno di spostarsi sul territorio nazionale, anche tra regioni e province autonome in zona arancione e rossa, evitando la quarantena di 15 giorni. Le certificazioni verranno rilasciate in ambito regionale e sono valide solo sul territorio nazionale e fino all’entrata in vigore del Digital Green Certificate (GDC), previsto per il mese di giugno. Già attivo in Lazio, Liguria e Puglia il suo rilascio a chi ha completato il ciclo vaccinale.
Non solo all’interno dei confini nazionali: il nuovo pass consentirà di muoversi anche all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Ecco come funziona il Green pass attualmente in vigore.
Ci si può muovere in Italia e all’interno dei Paesi dell’Unione europea, a patto che si possano attestare una di queste tre condizioni:
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
Il pass ha una validità di sei mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione contro il Covid. La certificazione sarà disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
Oltre alle generalità dell’interessato, in questo caso il certificato deve indicare la sua data di nascita e anche alcuni dettagli relativi alla vaccinazione. Deve quindi riportare la malattia o agente bersaglio, il tipo di vaccino eseguito, la denominazione del vaccino o l’indicazione del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Il documento deve anche indicare il numero della dose effettuata e il numero totale delle dosi previste, la data dell’ultima somministrazione effettuata, lo Stato membro in cui è stata effettuata la vaccinazione, la struttura che detiene il certificato e il suo identificativo univoco.
Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione
La certificazione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, il cittadino sia positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente dall’entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione
Anche in questo caso, il certificato deve necessariamente riportate alcune informazioni. Oltre ai dati anagrafici, sul documento devono essere indicati la data del primo test positivo, lo Stato membro in cui è stata certificata la guarigione, la struttura che ha rilasciato il certificato, l’identificativo univoco del certificato e la sua validità.
Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
La certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Il certificato deve riportare la malattia o l’agente bersaglio, la tipologia di test effettuato, il suo nome e il produttore. Sul documento devono inoltre essere indicati la data e l’orario della raccolta del campione e quelli del risultato del test, il centro o la struttura che lo ha eseguito, lo Stato membro, la struttura che detiene il certificato e l’identificativo univoco.